…semaforo verde?


ARRIVA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19

La principale novità del Decreto legge del 22 Aprile 2021 sulla ripresa delle attività economiche e sociali è il rilascio della “certificazione verde Covid-19”

Il documento, può essere rilasciato anche dalle farmacie aderenti alla campagna vaccinale, ed è una sorta di “semaforo verde” per il movimento delle persone consentendo gli spostamenti verso le Regioni in zona arancione e/o rossa (non tra le gialle dove vi è libero movimento) e persino la partecipazione a eventi sportivi di carattere eccezionale o a fiere.

Gli spostamenti tra le Regioni soggette a maggiori restrizioni, per motivi di salute, lavoro o necessità sono sempre consentiti.

La certificazione verde è rilasciata a precise condizioni:

1) Avvenuta vaccinazione anti-Sars-CoV-2, al termine del prescritto ciclo

2) Avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito a infezione da Sars-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute

3) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-CoV-2 entro le 48h.

1) Avvenuta vaccinazione

Ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione (compresi quindi i farmacisti aderenti alla campagna vaccinale). L’ esercente provvede a rendere disponibile la certificazione all’ interno del fascicolo sanitario elettronico. 

2) Avvenuta guarigione

Ha a una validità di sei mesi dall’avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.

3) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo

Ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test antigenici rapidi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

In proposito, Federfarma sottolinea che “ai fini della certificazione verde il cittadino non potrà ricorrere autonomamente all’impiego di un tampone antigenico per autodiagnosi di recentissima immissione sul mercato, ma dovrà necessariamente avvalersi delle strutture autorizzate, tra le quali sono comprese le farmacie”.

Di Aurelio de Chiara Ruffo

Farmacista, Specializzato in Preparazioni Galeniche e Officinali ed in Affari Regolatori del Farmaco

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